Convenzione

Art. 3

In vigore dal 27 giu 1976
1. Il periodo preso in considerazione per determinare la residenza abituale ha inizio dal primo gennaio dell'anno in cui il doppio cittadino compie il 18° anno di età, o dal giorno dell'acquisto della seconda cittadinanza se tale acquisto si verifica dopo l'età di 18 anni. Il periodo stesso termina alla data di incorporazione della frazione di classe alla quale egli appartiene sia in ragione della sua età, sia per aver acquistato la seconda cittadinanza dopo l'età di 18 anni. 2. La facoltà di opzione prevista nel primo paragrafo dell' della presente Convenzione va esercitata esclusivamente durante il periodo indicato nel primo paragrafo del presente articolo. 3. La presentazione delle domande di rinvio dell'incorporazione non pregiudica la facoltà di esercizio di tale scelta.
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urn:nir:stato:legge:1976-05-05;401#art-c-3

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Art. 3 Ratifica ed esecuzione della convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica francese relativa al servizio militare dei doppi cittadini, con allegati, firmata a Parigi il 10 settembre 1974. — Testo vigente | Portale Normativo