Convenzione

Art. 10

In vigore dal 27 giu 1976
I doppi cittadini sottrattisi agli obblighi del servizio militare saranno segnalati dalle Autorità competenti dello Stato nel quale essi prestavano o avrebbero dovuto prestare servizio alle Autorità competenti dell'altro Stato ed esclusi dal beneficio della presente Convenzione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1976-05-05;401#art-c-10

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo