Convenzione
Art. 10
In vigore dal 27 giu 1976
I doppi cittadini sottrattisi agli obblighi del servizio militare saranno segnalati dalle Autorità competenti dello Stato nel quale essi prestavano o avrebbero dovuto prestare servizio alle Autorità competenti dell'altro Stato ed esclusi dal beneficio della presente Convenzione.
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