Convenzione

Art. 11

In vigore dal 27 giu 1976
1. I doppi cittadini che perdono una delle due cittadinanze, conservano i benefici delle disposizioni della presente Convenzione che saranno state loro applicate. 2. Essi cessano per il futuro di beneficiare della Convenzione e saranno soggetti soltanto alla legislazione dello Stato di cui hanno conservato la cittadinanza.
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urn:nir:stato:legge:1976-05-05;401#art-c-11

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Art. 11 Ratifica ed esecuzione della convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica francese relativa al servizio militare dei doppi cittadini, con allegati, firmata a Parigi il 10 settembre 1974. — Testo vigente | Portale Normativo