Convenzione

Art. 16

In vigore dal 27 giu 1976
Le attestazioni ed i certificati previsti dalla presente Convenzione e, se del caso, gli altri documenti che dovessero essere prodotti al fine della sua applicazione, saranno esenti da ogni legalizzazione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1976-05-05;401#art-c-16

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo