Convenzione
Art. 16
In vigore dal 27 giu 1976
Le attestazioni ed i certificati previsti dalla presente Convenzione e, se del caso, gli altri documenti che dovessero essere prodotti al fine della sua applicazione, saranno esenti da ogni legalizzazione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1976-05-05;401#art-c-16