Convenzione
Art. 6
6 / 22In vigore dal 27 giu 1976
Il doppio cittadino che, in virtù di un arruolamento volontario nelle forze armate di uno dei due Stati, avrà compiuto servizi di durata almeno eguale a quella del servizio militare in detto Stato all'epoca del suo arruolamento, sarà considerato come aver soddisfatto i suoi obblighi di servizio militare nei confronti dell'altro Stato.
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