Codice Europeo
Art. 78
In vigore dal 20 mag 1976
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1. Ogni Stato firmatario che desideri avvalersi delle disposizioni del paragrafo 2 dell', dovrà, prima della ratifica, sottoporre al Segretario generale un rapporto che indichi in quale misura il proprio sistema di sicurezza sociale sia conforme alle disposizioni del Codice.
Tale rapporto dovrà contenere un resoconto:
(a) sulla legislazione vigente in materia; e
(b) sulle prove che lo Stato firmatario soddisfa alle esigenze statistiche formulate da:
(i) gli (a), (b) o (c); 15 (a) o (b): 21 (a); 27 (a) o (b); 33; 41 (a) o (b); 48 (a) o (b); 55 (a) o (b); 61 (a) o (b); per quanto attiene al numero delle persone assistite;
(ii) gli o 67 per quanto attiene agli ammortamenti delle prestazioni;
(iii) il paragrafo 2 dell' per quanto attiene alla durata delle prestazioni in caso di disoccupazione; e
(iv) il paragrafo 2 dell' per quanto riguarda la proporzione delle risorse provenienti dai contributi assicurativi dei salariati assistiti; e
(c) di tutti gli elementi di cui lo Stato firmatario desidera sia tenuto conto in base ai paragrafi 2 e 3 dell'.
Tali prove dovranno, per quanto possibile, essere fornite nel modo e nell'ordine suggeriti dal Comitato.
2. Lo Stato firmatario interessato fornirà al Segretario Generale, su richiesta di quest'ultimo, informazioni supplementari sulla conformità del proprio sistema di sicurezza sociale alle disposizioni del presente Codice.
3. Il detto rapporto e le dette informazioni supplementari saranno esaminate dal Comitato, tenuto conto delle disposizioni del paragrafo 3 dell'. Il Comitato sottoporrà al Comitato dei Ministri un rapporto contenente le proprie conclusioni.
4. Il Comitato dei Ministri si pronuncerà a maggioranza dei due terzi, conformemente al paragrafo (d) dell' dello Statuto del Consiglio d'Europa, per decidere se il sistema di sicurezza sociale del detto Stato firmatario è conforme alle disposizioni del Codice.
5. Se decide che tale sistema di sicurezza sociale non è conforme alle disposizioni del Codice, il Comitato dei Ministri ne informerà lo Stato firmatario interessato e potrà rivolgergli delle raccomandazioni sul modo in cui tale conformità può essere realizzata.
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