Codice Europeo
Art. 74
In vigore dal 20 mag 1976
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1. Ogni Parte Contraente sottoporrà al Segretario Generale un rapporto annuo sull'applicazione del presente Codice. Tale rapporto fornirà:
(a) informazioni complete sulla legislazione che dà efficacia
alle disposizioni del Codice previste dalla ratifica; e
(b) le prove che la detta Parte Contraente ha soddisfatto le esigenze statistiche formulate da:
(i) gli (a), (b) o (c); 15 (a) o (b); 21 (a); 27 (a) o (b); 33; 41 (a) o (b); 48 (a) o (b); 55 (a) o (b); 61 (a) o (b), per quanto riguarda il numero delle persone assistite;
(ii) gli o 67 per quanto attiene agli ammontari delle prestazioni;
(iii) il paragrafo 2 dell' per quanto riguarda la
durata delle prestazioni in caso di disoccupazione; e
(iv) il paragrafo 2 dell' per quanto riguarda la proporzione delle risorse che provengono da contributi assicurativi dei salariati assistiti.
Tali prove dovranno, per quanto possibile, essere fornite nel modo e nell'ordine suggeriti dal Comitato.
2. Ogni Parte Contraente fornirà al Segretario Generale, su richiesta di quest'ultimo, informazioni supplementari sul modo in cui Essa applica le disposizioni del presente Codice previste per la sua ratifica.
3. Il Comitato dei Ministri potrà autorizzare il Segretario Generale a trasmettere all'Assemblea Consultiva copia dei rapporti e delle informazioni supplementari sottoposte in applicazione dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo.
4. Il Segretario Generale invierà al Direttore Generale dell'Ufficio Internazionale del Lavoro i rapporti e le informazioni supplementari sottoposti in applicazione dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo, pregandolo di consultare su tale materia l'organo competente dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro e di trasmettergli le conclusioni cui detto organo è giunto.
5. Detti rapporti e informazioni supplementari, nonché le conclusioni dell'organo della Organizzazione Internazionale del Lavoro di cui al paragrafo 4 del presente articolo, saranno esaminati dal Comitato che sottoporrà al Comitato dei Ministri un rapporto contenente le conclusioni cui è giunto.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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