Codice Europeo

Art. 77

In vigore dal 20 mag 1976
PARTE XIV DISPOSIZIONI FINALI . 1. Il presente Codice è aperto alla firma degli Stati membri del Consiglio d'Europa e sarà sottoposto a ratifica. I relativi strumenti saranno depositati presso il Segretario Generale sotto riserva, occorrendo, del consenso preliminare del Comitato dei Ministri di cui al paragrafo 4 dell'. 2. Il presente Codice entrerà in vigore un anno dopo la data del deposito del terzo strumento di ratifica. 3. Per ogni firmatario che lo ratificherà successivamente, il Codice entrerà in vigore un anno dopo la data di deposito del proprio strumento di ratifica.
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urn:nir:stato:legge:1976-04-08;174#art-ce-77

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