Codice Europeo
Art. 79
In vigore dal 20 mag 1976
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1. Dopo l'entrata in vigore del presente Codice, il Comitato dei Ministri potrà invitare ogni Stato non membro del Consiglio d'Europa ad aderirvi. Tale adesione sarà soggetta alle condizioni ed alla procedura di ratifica, previste dal presente Codice.
2. L'adesione di uno Stato al Codice, si effettuerà mediante il deposito di uno strumento di adesione presso il Segretario Generale.
Il Codice entrerà in vigore per uno Stato che vi aderisce, un anno dopo il deposito del proprio strumento di adesione.
3. Gli obblighi ed i diritti di uno Stato aderente saranno gli stessi previsti dal presente Codice per gli Stati firmatari che l'abbiano ratificato.
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