Codice Europeo

Art. 75

In vigore dal 20 mag 1976
. 1. Dopo aver consultato, ove occorra, l'Assemblea Consultiva, il Comitato dei Ministri determinerà a maggioranza dei due terzi, in conformità del paragrafo (d) dell' dello Statuto del Consiglio d'Europa, se ogni Parte Contraente si è uniformata agli obblighi accettati in virtù del presente Codice. 2. Se il Comitato dei Ministri ritiene che una Parte Contraente non esegua gli obblighi da essa assunti in virtù del presente Codice, inviterà la detta Parte Contraente ad adottare le misure ritenute necessarie dal Comitato dei Ministri per assicurare tale esecuzione.
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Art. 75 Ratifica ed esecuzione del codice europeo di sicurezza sociale e del relativo protocollo, adottati a Strasburgo il 16 aprile 1964. — Testo vigente | Portale Normativo