Codice Europeo

Art. 71

In vigore dal 20 mag 1976
. 1. Quando l'amministrazione non è assicurata da un ufficio governativo responsabile di fronte al Parlamento, i rappresentanti delle persone assistite devono partecipare all'amministrazione o farne parte con potere consultivo alle condizioni prescritte; la legislazione nazionale può anche prevedere la partecipazione di rappresentanti dei datori di lavoro e delle autorità pubbliche. 2. La Parte Contraente deve assumersi una responsabilità generale per la buona amministrazione delle istituzioni e dei servizi che contribuiscono all'applicazione del presente Codice.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1976-04-08;174#art-ce-71

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo