Codice Europeo

Art. 69

In vigore dal 20 mag 1976
. 1. Ogni richiedente deve avere il diritto di appellarsi in caso di rifiuto della prestazione o di contestazione sulla sua qualità o sulla sua quantità. 2. Quando, nell'applicazione del presente Codice, l'amministrazione delle cure mediche è affidata ad un ufficio governativo responsabile davanti al Parlamento, il diritto d'appello di cui al paragrafo 1 del presente articolo può essere sostituito dal diritto di fare esaminare dall'autorità competente ogni reclamo che riguardi il rifiuto delle cure mediche o la qualità delle cure mediche ricevute. 3. Quando le richieste vengono portate davanti a tribunali speciali, creati per trattare le questioni di previdenza sociale e in seno ai quali siano rappresentate le persone assistite, il diritto d'appello può non essere accordato.
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