Codice Europeo
Art. 72
In vigore dal 20 mag 1976
PARTE XIII
DISPOSIZIONI VARIE
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Il presente Codice non si applicherà:
(a) alle eventualità sopravvenute prima dell'entrata in vigore della parte corrispondente del Codice per la Parte Contraente interessata;
(b) alle prestazioni concesse per eventualità sopravvenute dopo l'entrata in vigore della parte corrispondente del Codice per la Parte Contraente interessata, nella misura in cui i diritti e tali prestazioni provengano da periodi anteriori alla data della detta entrata in vigore.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1976-04-08;174#art-ce-72