Art. 72
Codice Europeo

Art. 72

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In vigore dal 20 mag 1976
PARTE XIII DISPOSIZIONI VARIE . Il presente Codice non si applicherà: (a) alle eventualità sopravvenute prima dell'entrata in vigore della parte corrispondente del Codice per la Parte Contraente interessata; (b) alle prestazioni concesse per eventualità sopravvenute dopo l'entrata in vigore della parte corrispondente del Codice per la Parte Contraente interessata, nella misura in cui i diritti e tali prestazioni provengano da periodi anteriori alla data della detta entrata in vigore.
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urn:nir:stato:legge:1976-04-08;174#art-ce-72