Codice Europeo

Art. 66

In vigore dal 20 mag 1976
. 1. Per ogni pagamento periodico cui si applichi il presente articolo, l'ammontare della prestazione aumentato dell'ammontare degli assegni familiari pagati durante l'eventualità, dovrà essere tale, per il beneficiario-tipo di cui alla tabella allegata alla presente parte, da essere almeno uguale, per l'eventualità in questione, alla percentuale indicata in tale tabella in rapporto al totale del salario di un operaio non qualificato adulto, di sesso maschile, e dell'ammontare degli assegni familiari pagati ad una persona assistita che abbia gli stessi oneri familiari del beneficiario-tipo. 2. Il salario dell'operaio non qualificato, adulto e di sesso maschile, la prestazione e gli assegni familiari saranno calcolati sugli stessi tempi-base. 3. Per gli altri beneficiari, la prestazione sarà fissata in modo tale da essere in ragionevole rapporto con quella del beneficiario-tipo. 4. Per l'applicazione del presente articolo, sarà operaio non qualificato di sesso maschile: (a) sia un operaio-tipo dell'industria meccanica diversa da quella delle macchine elettriche; (b) sia un operaio-tipo definito in conformità delle disposizioni del paragrafo seguente. 5. L'operaio-tipo, per l'applicazione del comma (b) del paragrafo 4 del presente articolo, sarà scelto nella categoria che occupa il maggior numero di persone di sesso maschile assistite per l'eventualità considerata, o di capifamiglia delle persone assistite nel ramo che occupa il maggior numero di dette persone assistite o di detti capifamiglia; a tal fine, si utilizzerà la classificazione internazionale tipo, per industrie, di tutti i rami di attività economica, adottate dal Consiglio Economico e Sociale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite nel corso della sua settima sessione del 27 agosto 1948, e che è riportata nell'addendum 1 del presente Codice, tenuto conto di ogni modifica che potrebbe esservi apportata. 6. Quando le prestazioni variano da una regione all'altra, un operaio non qualificato adulto, di sesso maschile potrà venir scelto in ciascuna delle regioni, in conformità delle disposizioni dei paragrafi 4 e 5 del presente articolo. 7. Il salario dell'operaio non qualificato adulto, di sesso maschile, sarà determinato sulla base del salario per un numero normale di ore di lavoro, fissato sia da convenzioni collettive, che, ove occorra, dalla legislazione nazionale o in virtù di questa, sia da consuetudini, ivi comprese le indennità di caro-vita, se esistono; quando i salari così determinati differiscono da una regione all'altra e il paragrafo 6 del presente articolo non viene applicato, verrà preso in considerazione il salario medio. 8. Gli ammontari dei pagamenti periodici in corso concessi per la vecchiaia, per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (ad eccezione di quelli che coprono l'incapacità al lavoro), per invalidità e per il decesso del capofamiglia, saranno revisionati in caso di sensibili variazioni del livello generale dei guadagni che risultino da sensibili variazioni del costo della vita.
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Art. 66 Ratifica ed esecuzione del codice europeo di sicurezza sociale e del relativo protocollo, adottati a Strasburgo il 16 aprile 1964. — Testo vigente | Portale Normativo