Codice Europeo

Art. 61

In vigore dal 20 mag 1976
. Le persone assistite devono comprendere: (a) sia la moglie ed i figli dei capifamiglia appartenenti alle categorie prescritte di salariali quando tali categorie costituiscono in totale almeno il 50 per cento dell'insieme dei salariati; (b) sia le mogli ed i figli dei capifamiglia appartenenti alle categorie prescritte della popolazione attiva, quando tali categorie costituiscono in totale almeno il 20 per cento dell'insieme dei residenti; (c) sia quando abbiano la qualifica di residente, tutte le vedove e tutti i figli che hanno perduto il capofamiglia e le cui risorse durante la eventualità coperta non superino i limiti prescritti in conformità dell'.
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urn:nir:stato:legge:1976-04-08;174#art-ce-61

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Art. 61 Ratifica ed esecuzione del codice europeo di sicurezza sociale e del relativo protocollo, adottati a Strasburgo il 16 aprile 1964. — Testo vigente | Portale Normativo