Codice Europeo
Art. 59
In vigore dal 20 mag 1976
PARTE X
PRESTAZIONI RISERVATE AI SUPERSTITI
.
Ogni Parte Contraente, per la quale sia in vigore la presente parte del Codice, deve garantire alle persone assistite la concessione di prestazioni riservate ai superstiti, in conformità degli articoli seguenti della detta parte.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1976-04-08;174#art-ce-59