Codice Europeo

Art. 60

In vigore dal 20 mag 1976
. 1. L'eventualità coperta deve comprendere la perdita dei mezzi di sussistenza subita, dalla vedova o dai figli a causa del decesso del capofamiglia; nel caso della vedova, il diritto alla prestazione può essere subordinato alla presunzione, in conformità della legge nazionale, che essa sia incapace di provvedere ai propri bisogni. 2. La legislazione nazionale potrà sospendere la prestazione se la persona che ne avrebbe avuto diritto esercita alcune attività rimunerate prescritte, o potrà ridurre le prestazioni contributive quando i guadagni del beneficiario superino un determinato ammontare, nonché le prestazioni non contributive, quando i guadagni del beneficiario, o altre sue risorse, o entrambi superino l'ammontare prescritto.
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