Codice Europeo

Art. 58

In vigore dal 20 mag 1976
. Le prestazioni di cui agli devono essere concesse per tutta la durata dell'eventualità o sino alla loro sostituzione con una prestazione di vecchiaia.
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Art. 58 Ratifica ed esecuzione del codice europeo di sicurezza sociale e del relativo protocollo, adottati a Strasburgo il 16 aprile 1964. — Testo vigente | Portale Normativo