Codice Europeo
Art. 53
In vigore dal 20 mag 1976
PARTE IX
TRATTAMENTO IN CASO DI INVALIDITÀ
.
Ogni Parte Contraente per la quale sia in vigore la presente parte del Codice deve garantire alle persone assistite la concessione di prestazioni in caso di invalidità, in conformità degli articoli seguenti della detta parte.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1976-04-08;174#art-ce-53