Codice Europeo
Art. 52
In vigore dal 20 mag 1976
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Le prestazioni di cui agli devono essere concesse per tutta la durata dell'eventualità prevista; tuttavia, i pagamenti periodici possono essere limitati a dodici settimane meno che non venga imposto o autorizzato dalla legge nazionale un periodo più lungo di astensione al lavoro, nel qual caso i pagamenti non potranno essere limitati ad un periodo di durata inferiore.
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