Codice Europeo
Art. 48
In vigore dal 20 mag 1976
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Le persone assistite devono comprendere:
(a) sia tutte le donne appartenenti a categorie prescritte di salariati, categorie che formino almeno il 50 per cento dell'insieme dei salariati e, per quanto attiene alle prestazioni mediche in caso di maternità, anche le mogli degli appartenenti a queste stesse categorie;
(b) sia tutte le donne appartenenti a categorie prescritte della popolazione attiva, che costituiscano almeno il 20 per cento dell'insieme dei residenti e, per quanto attiene alle prestazioni mediche in caso di maternità, anche le mogli degli appartenenti a queste stesse categorie.
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Prourn:nir:stato:legge:1976-04-08;174#art-ce-48