Codice Europeo

Art. 43

In vigore dal 20 mag 1976
. Le prestazioni di cui all' devono essere garantite almeno ad una persona assistita che abbia compiuto, nel corso di un periodo prescritto, uno "stage" che può consistere sia in un mese di contributi o di impiego, sia in sei mesi di residenza.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1976-04-08;174#art-ce-43

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 43 Ratifica ed esecuzione del codice europeo di sicurezza sociale e del relativo protocollo, adottati a Strasburgo il 16 aprile 1964. — Testo vigente | Portale Normativo