Codice Europeo
Art. 42
In vigore dal 20 mag 1976
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Le prestazioni devono comprendere:
(a) sia un pagamento periodico concesso ad ogni persona assistita che abbia compiuto lo "stage" prescritto;
(b) sia la fornitura ai figli o per i figli di vitto, vestiario, alloggio, soggiorni di vacanze o assistenza domestica;
(c) sia una combinazione delle prestazioni previste dai sottoparagrafi (a) e (b) del presente articolo.
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Prourn:nir:stato:legge:1976-04-08;174#art-ce-42