Codice Europeo
Art. 39
In vigore dal 20 mag 1976
PARTE VII
ASSEGNI FAMILIARI
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Ogni Parte Contraente per la quale sia in vigore la presente parte del Codice deve garantire alle persone assistite la concessione di prestazioni alle famiglie, conformemente agli articoli seguenti della detta parte.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1976-04-08;174#art-ce-39