Codice Europeo
Art. 36
In vigore dal 20 mag 1976
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1. Per quanto concerne l'incapacità lavorativa o la perdita totale della capacità di guadagno, quando è probabile che tale perdita sarà permanente, o una corrispondente riduzione dell'integrità fisica, o il decesso del capofamiglia, la prestazione sarà costituita da un pagamento periodico, calcolato conformemente alle disposizioni dell' o dell'.
2. In caso di perdita parziale della capacità di guadagno, quando appare probabile che tale perdita sarà permanente, o in caso di una corrispondente riduzione dell'integrità fisica, la prestazione, quando è dovuta, sarà costituita da un pagamento periodico fissato nella proporzione di quella prevista in caso di perdita totale della capacità di guadagno di una corrispondente riduzione dell'integrità fisica.
3. I pagamenti periodici potranno essere convertiti in unica somma globale versata in una sola volta:
(a) sia quando il grado di incapacità è minimo;
(b) sia qualora venga fornita alle competenti autorità la garanzia di un impiego idoneo di della somma.
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