Codice Europeo

Art. 36

In vigore dal 20 mag 1976
. 1. Per quanto concerne l'incapacità lavorativa o la perdita totale della capacità di guadagno, quando è probabile che tale perdita sarà permanente, o una corrispondente riduzione dell'integrità fisica, o il decesso del capofamiglia, la prestazione sarà costituita da un pagamento periodico, calcolato conformemente alle disposizioni dell' o dell'. 2. In caso di perdita parziale della capacità di guadagno, quando appare probabile che tale perdita sarà permanente, o in caso di una corrispondente riduzione dell'integrità fisica, la prestazione, quando è dovuta, sarà costituita da un pagamento periodico fissato nella proporzione di quella prevista in caso di perdita totale della capacità di guadagno di una corrispondente riduzione dell'integrità fisica. 3. I pagamenti periodici potranno essere convertiti in unica somma globale versata in una sola volta: (a) sia quando il grado di incapacità è minimo; (b) sia qualora venga fornita alle competenti autorità la garanzia di un impiego idoneo di della somma.
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Art. 36 Ratifica ed esecuzione del codice europeo di sicurezza sociale e del relativo protocollo, adottati a Strasburgo il 16 aprile 1964. — Testo vigente | Portale Normativo