Codice Europeo
Art. 31
In vigore dal 20 mag 1976
PARTE VI
TRATTAMENTO IN CASO DI INFORTUNI SUL LAVORO E DI MALATTIE PROFESSIONALI
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Ogni Parte Contraente, per la quale sia in vigore la presente parte del Codice, deve garantire alle persone assistite la concessione di prestazioni in caso di infortuni sul lavoro e di malattie professionali, in conformità degli articoli seguenti della parte suddetta.
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Prourn:nir:stato:legge:1976-04-08;174#art-ce-31