Codice Europeo

Art. 34

In vigore dal 20 mag 1976
. 1. Per quanto concerne uno stato morboso, le prestazioni devono comprendere le cure mediche di cui ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo. 2. Le cure mediche devono comprendere: (a) le cure generiche di medicina generale e di specialisti a persone ricoverate o no, ivi comprese le visite a domicilio; (b) le cure odontoiatriche; (c) le cure infermieristiche, sia a domicilio, che in un ospedale o in un altro istituto medico; (d) il mantenimento in un ospedale, in convalescenziario, in un sanatorio o in un altro istituto medico; (e) le forniture odontoiatriche, farmaceutiche ed altre forniture mediche o chirurgiche, ivi compresi gli apparecchi di protesi e la loro manutenzione, nonché gli occhiali; (f) le cure fornite da un membro di un'altra professione legalmente riconosciuta come connessa alla professione medica, sotto la sorveglianza di un medico o di un dentista. 3. Le cure mediche fornite in conformità dei precedenti paragrafi devono tendere a conservare, a ristabilire o a migliorare le condizioni di salute della persona assistita, nonché la sua capacità al lavoro ed a far fronte ai propri bisogni personali.
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Art. 34 Ratifica ed esecuzione del codice europeo di sicurezza sociale e del relativo protocollo, adottati a Strasburgo il 16 aprile 1964. — Testo vigente | Portale Normativo