Codice Europeo
Art. 34
In vigore dal 20 mag 1976
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1. Per quanto concerne uno stato morboso, le prestazioni devono comprendere le cure mediche di cui ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo.
2. Le cure mediche devono comprendere:
(a) le cure generiche di medicina generale e di specialisti a persone ricoverate o no, ivi comprese le visite a domicilio;
(b) le cure odontoiatriche;
(c) le cure infermieristiche, sia a domicilio, che in un ospedale o in un altro istituto medico;
(d) il mantenimento in un ospedale, in convalescenziario, in un sanatorio o in un altro istituto medico;
(e) le forniture odontoiatriche, farmaceutiche ed altre forniture mediche o chirurgiche, ivi compresi gli apparecchi di protesi e la loro manutenzione, nonché gli occhiali;
(f) le cure fornite da un membro di un'altra professione legalmente riconosciuta come connessa alla professione medica, sotto la sorveglianza di un medico o di un dentista.
3. Le cure mediche fornite in conformità dei precedenti paragrafi devono tendere a conservare, a ristabilire o a migliorare le condizioni di salute della persona assistita, nonché la sua capacità al lavoro ed a far fronte ai propri bisogni personali.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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