Codice Europeo
Art. 35
In vigore dal 20 mag 1976
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1. Gli uffici governativi o le istituzioni incaricate della amministrazione delle cure mediche devono cooperare, ove occorra, con i servizi generali di rieducazione professionale, al fine di riadottare ad un idoneo lavoro le persone di ridotta capacità lavorativa.
2. Le leggi nazionali possono autorizzare i detti uffici od istituzioni ad adottare misure idonee per la rieducazione professionale delle persone di ridotta capacità lavorativa.
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