Codice Europeo
Art. 32
In vigore dal 20 mag 1976
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I rischi che devono essere coperti, quando siano dovuti ad infortuni sul lavoro o alle prescritte malattie professionali, sono i seguenti:
(a) Stato morboso;
(b) incapacità al lavoro derivante da uno stato morboso che comporti la sospensione del guadagno così come è definito dalla legislazione nazionale;
(c) perdita totale della capacità di guadagno o perdita parziale della medesima al di sopra di un grado prescritto, quando è probabile che detta perdita, totale o parziale, sarà permanente, o corrispondente riduzione dell'integrità fisica;
(d) perdita dei mezzi di sussistenza subita dalla vedova o dai figli a seguito del decesso del capofamiglia; nel caso della vedova, il diritto alla prestazione può essere subordinato alla presunzione, in conformità della legislazione nazionale, che essa sia incapace a provvedere ai propri bisogni.
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