Codice Europeo

Art. 32

In vigore dal 20 mag 1976
. I rischi che devono essere coperti, quando siano dovuti ad infortuni sul lavoro o alle prescritte malattie professionali, sono i seguenti: (a) Stato morboso; (b) incapacità al lavoro derivante da uno stato morboso che comporti la sospensione del guadagno così come è definito dalla legislazione nazionale; (c) perdita totale della capacità di guadagno o perdita parziale della medesima al di sopra di un grado prescritto, quando è probabile che detta perdita, totale o parziale, sarà permanente, o corrispondente riduzione dell'integrità fisica; (d) perdita dei mezzi di sussistenza subita dalla vedova o dai figli a seguito del decesso del capofamiglia; nel caso della vedova, il diritto alla prestazione può essere subordinato alla presunzione, in conformità della legislazione nazionale, che essa sia incapace a provvedere ai propri bisogni.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1976-04-08;174#art-ce-32

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 32 Ratifica ed esecuzione del codice europeo di sicurezza sociale e del relativo protocollo, adottati a Strasburgo il 16 aprile 1964. — Testo vigente | Portale Normativo