Codice Europeo
Art. 37
In vigore dal 20 mag 1976
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Le prestazioni di cui agli devono, nella eventualità coperta, essere garantite almeno alle persone assistite che erano impiegate in qualità di salariati sul territorio della Parte Contraente al momento dell'infortunio o al momento in cui la malattia è stata contratta e, se si tratta di pagamenti periodici risultanti dal decesso del capofamiglia alla vedova ed ai figli di costui.
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