Codice Europeo

Art. 27

In vigore dal 20 mag 1976
. Le persone assistite devono comprendere: (a) sia categorie prescritte di salariati, costituenti in totale almeno il 50 per cento dell'insieme dei salariati; (b) sia categorie prescritte della popolazione attiva, costituenti in totale almeno il 20 per cento dell'insieme dei residenti; (c) sia tutti i residenti le cui risorse durante l'eventualità non superino dei limiti prescritti in conformità delle disposizioni dell'.
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