Codice Europeo
Art. 27
In vigore dal 20 mag 1976
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Le persone assistite devono comprendere:
(a) sia categorie prescritte di salariati, costituenti in totale almeno il 50 per cento dell'insieme dei salariati;
(b) sia categorie prescritte della popolazione attiva, costituenti in totale almeno il 20 per cento dell'insieme dei residenti;
(c) sia tutti i residenti le cui risorse durante l'eventualità non superino dei limiti prescritti in conformità delle disposizioni dell'.
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Prourn:nir:stato:legge:1976-04-08;174#art-ce-27