Codice Europeo

Art. 26

In vigore dal 20 mag 1976
. 1. L'eventualità coperta sarà costituita dalla sopravvivenza al di là di una età prescritta. 2. L'età prescritta non dovrà superare i sessantacinque anni. Tuttavia, potrà essere fissato un limite di età superiore a condizione che il numero dei residenti che abbiano raggiunto tale età non sia inferiore al 10 per cento del numero totale dei residenti la cui età non superi di 15 anni l'età in questione. 3. La legislazione nazionale potrà sospendere le prestazioni se la persona che ne avrebbe avuto diritto esercita prescritte attività remunerate o potrà ridurre le prestazioni contributive quando i guadagni del beneficiario eccedano un ammontare prescritto, nonché le prestazioni non contributive quando i guadagni del beneficiario, o gli altri mezzi di cui dispone o entrambi superano un ammontare prescritto.
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Art. 26 Ratifica ed esecuzione del codice europeo di sicurezza sociale e del relativo protocollo, adottati a Strasburgo il 16 aprile 1964. — Testo vigente | Portale Normativo