Codice Europeo
Art. 21
In vigore dal 20 mag 1976
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Le persone assistite devono comprendere:
a) sia le categorie prescritte di salariati, costituenti in totale almeno il 50 per cento dell'insieme dei salariati;
b) sia tutti i residenti le cui risorse, durante il verificarsi dell'eventualità, non superino i limiti prescritti in conformità delle disposizioni dell'.
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