Codice Europeo
Art. 16
In vigore dal 20 mag 1976
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1. Quando sono assistite categorie di salariati o categorie della popolazione attiva, la prestazione sarà costituita da un pagamento periodico calcolato in conformità delle disposizioni dell' o dell'.
2. Quando sono assistiti tutti i residenti le cui risorse, durante la eventualità, non superino i limiti prescritti, la prestazione sarà costituita da un pagamento periodico calcolato conformemente alle disposizioni dell'. Deve tuttavia essere garantita una prestazione prescritta, senza la condizione relativa alle risorse, alle categorie specificate in conformità del comma (a) e del comma (b) dell'.
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Prourn:nir:stato:legge:1976-04-08;174#art-ce-16