Codice Europeo
Art. 13
In vigore dal 20 mag 1976
PARTE III
INDENNITÀ DI MALATTIA
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Ogni Parte Contraente per la quale sia in vigore la presente parte del Codice, deve garantire alle persone assistite la concessione di indennità di malattia, in conformità degli articoli seguenti di detta parte.
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Prourn:nir:stato:legge:1976-04-08;174#art-ce-13