Codice Europeo
Art. 12
In vigore dal 20 mag 1976
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Le prestazioni di cui all' devono essere accordate per tutta la durata dell'eventualità coperta, con l'eccezione che in caso di stato morboso la durata delle prestazioni può essere limitata a 26 settimane per ciascun caso; tuttavia, le prestazioni mediche non possono essere sospese per tutto il tempo in cui viene pagata un'indennità di malattia, e devono essere adottate disposizioni per prolungare il limite summenzionato quando si tratti di malattie previste dalla legislazione nazionale per le quali sia riconosciuta la necessità di cure prolungate.
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Prourn:nir:stato:legge:1976-04-08;174#art-ce-12