Codice Europeo

Art. 17

In vigore dal 20 mag 1976
. La prestazione di cui all' deve, nell'eventualità coperta, essere garantita almeno alle persone assistite che abbiano compiuto uno "stage" che possa essere ritenuto sufficiente ad evitare gli abusi.
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Art. 17 Ratifica ed esecuzione del codice europeo di sicurezza sociale e del relativo protocollo, adottati a Strasburgo il 16 aprile 1964. — Testo vigente | Portale Normativo