Codice Europeo
Art. 15
In vigore dal 20 mag 1976
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Le persone assistite devono comprendere:
(a) sia categorie di salariati, costituenti in totale almeno il 50 per cento dell'insieme dei salariati;
(b) sia prescritte categorie della popolazione attiva, costituenti in totale almeno il 20 per cento; dell'insieme dei residenti;
(c) sia tutti i residenti le cui risorse, nel corso dell'eventualità, non superino i limiti prescritti in conformità delle disposizioni dell'.
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