Codice Europeo

Art. 11

In vigore dal 20 mag 1976
. Le prestazioni di cui all' devono, nell'eventualità coperta, essere garantite almeno alle persone assistite che hanno compiuto o il cui capo famiglia abbia compiuto uno "stage" che possa essere ritenuto sufficiente ad evitare gli abusi.
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Art. 11 Ratifica ed esecuzione del codice europeo di sicurezza sociale e del relativo protocollo, adottati a Strasburgo il 16 aprile 1964. — Testo vigente | Portale Normativo