Codice Europeo
Art. 6
In vigore dal 20 mag 1976
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In vista di applicare le parti II, III, IV, V, VIII (per quanto attiene alle cure mediche), IX o X del presente Codice, una Parte Contraente può tener conto della protezione che risulti da assicurazioni che, per la legge nazionale, non siano obbligatorie per le persone assistite se tali assicurazioni:
(a) sono sovvenzionate dalle pubbliche autorità, o, se si tratta soltanto di una assistenza complementare, quando dette assicurazioni sono controllate dalle pubbliche autorità o amministrate in comune, conformemente a norme prescritte, dai datori di lavoro e dai lavoratori;
(b) coprono una parte sostanziale dette persone il cui guadagno non superi quello dell'operaio qualificato di sesso maschile, determinato in conformità delle disposizioni dell', e
(c) soddisfano, unitamente alle altre forme di assistenza occorrendo, le corrispondenti disposizioni del presente codice.
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Prourn:nir:stato:legge:1976-04-08;174#art-ce-6