Codice Europeo
Art. 1
In vigore dal 20 mag 1976
TRADUZIONE NON UFFICIALE
N.B. - I testi facenti fede sono unicamente quelli indicati nel codice e nel protocollo
CODICE EUROPEO DI SICUREZZA SOCIALE
e
PROTOCOLLO AL CODICE EUROPEO DI SICUREZZA SOCIALE
CODICE EUROPEO DI SICUREZZA SOCIALE
PREAMBOLO
Gli Stati membri del Consiglio d'Europa, firmatari del presente Codice,
Considerando che scopo del Consiglio d'Europa è la realizzazione di una più stretta unione fra i suoi Membri, al fine di favorire, in particolare, il progresso sociale;
Considerando che uno degli obiettivi del programma sociale del Consiglio d'Europa è quello di incoraggiare tutti i Membri a sviluppare ulteriormente il loro sistema di sicurezza sociale;
Riconoscendo l'opportunità di armonizzare gli oneri sociali dei paesi membri;
Convinti della convenienza di creare un Codice europeo di sicurezza sociale ad un livello superiore alle norme minime definite nella Convenzione internazionale del lavoro n. 102 relativa alle norme minime di sicurezza sociale;
Hanno stabilito le seguenti disposizioni che sono state elaborate con la collaborazione dell'Ufficio Internazionale del Lavoro:
PARTE I
DISPOSIZIONI GENERALI
.
1. Ai fini del presente Codice:
(a) L'espressione "il Comitato dei Ministri" indica il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa;
(b) il termine "il comitato" indica il Comitato di Esperti in materia di Sicurezza sociale del Consiglio d'Europa od ogni altro comitato che il Comitato dei Ministri può incaricare di svolgere i compiti stabiliti dal paragrafo 3 dell'; dal paragrafo 4 dell' e dal paragrafo 3 dell';
(c) il termine "Segretario Generale" indica il Segretario Generale del Consiglio d'Europa;
(d) il termine "prescritto" significa determinato dalla legge nazionale od in base a tale legge;
(e) il termine "residenza", indica la residenza abituale sul territorio della Parte Contraente, e il termine "residente" indica una persona che abita abitualmente sul territorio della Parte Contraente;
(f) il termine "moglie" indica una moglie che sia a carico del marito;
(g) il termine "vedova" indica una donna che era a carico del proprio marito al momento del decesso di costui;
(h) il termine "ragazzo" indica un ragazzo al di sotto dell'età in cui termina l'obbligo della frequenza scolastica o un ragazzo di età inferiore ai quindici anni, a seconda di ciò che sarà prescritto;
(i) il termine "stage" indica sia un periodo di contributi, sia un periodo di impiego, sia un periodo di residenza, sia una qualsiasi combinazione di tali periodi, a seconda di ciò che potrà essere prescritto.
2. Ai fini degli , il termine "prestazioni" indica sia le cure fornite direttamente, sia le prestazioni indirette consistenti in un rimborso delle spese sopportate dall'interessato.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1976-04-08;174#art-ce-1