Codice Europeo
Art. 2
In vigore dal 20 mag 1976
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1. Ogni Parte Contraente applicherà:
(a) la parte I;
(b) almeno sei delle parti da II a X, restando inteso che la parte II conta per due e la parte V conta per tre parti;
(c) le disposizioni corrispondenti delle parti XI e XII; e
(d) la parte XIII.
2. Si riterrà soddisfatta la condizione del comma (b) del paragrafo precedente, quando:
(a) sono applicate almeno tre delle parti da II a X comprendenti almeno una delle parti IV, V, VI, IX e X; e
(b) viene fornita la prova che la sicurezza sociale in vigore equivale ad una qualsiasi delle combinazioni previste dal detto comma, tenuto conto:
(i) del fatto che alcuni argomenti previsti dal comma a) del presente paragrafo vanno al di là delle norme del Codice per quanto concerne il campo di applicazione o il livello delle prestazioni o l'uno e l'altro;
(ii) del fatto che alcuni argomenti previsti dal comma (a) del presente paragrafo vanno al di là delle norme del codice nell'attribuire i vantaggi supplementari indicati nell'addendum 2;
(iii) di argomenti che non riguardano le norme del codice.
3. Ogni firmatario che desidera avvalersi del comma (b) del paragrafo 2 del presente articolo, farà richiesta a tale scopo nel rapporto che sottoporrà al Segretario Generale, conformemente alle disposizioni dell'. Il comitato, basandosi sul principio dell'equivalenza del costo fisserà delle norme per coordinare e specificare le condizioni in cui si può tener conto delle disposizioni previste dal comma (b) del paragrafo 2 del presente articolo. Non si potrà tener conto, in ogni caso, di tali disposizioni se non che con l'approvazione a maggioranza dei due terzi del comitato.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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