Codice Europeo
Art. 5
In vigore dal 20 mag 1976
.
Quando, in vista dell'applicazione di una qualsiasi delle parti da II a X del presente Codice, previste dalla sua ratifica, una Parte Contraente è tenuta ad assistere categorie prescritte di persone, che formino in totale almeno una percentuale stabilita di salariati o di residenti, detta Parte Contraente deve accertarsi, prima di impegnarsi ad applicare la detta parte, che la percentuale di cui sopra è stata raggiunta.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1976-04-08;174#art-ce-5