Codice Europeo
Art. 3
In vigore dal 20 mag 1976
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Col suo strumento di ratifica, ogni Parte Contraente deve specificare per quali delle parti da II a X accetta gli obblighi derivanti dal presente Codice, ed indicare altresì se, ed in quale misura, intende avvalersi delle disposizioni del paragrafo 2 dell'.
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Prourn:nir:stato:legge:1976-04-08;174#art-ce-3