Codice Europeo
Art. 4
In vigore dal 20 mag 1976
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1. Ogni Parte Contraente può, in seguito, comunicare al Segretario Generale che accetta gli obblighi derivanti dal presente codice, per quanto concerne l'una delle parti da II a X che non siano già state specificate nella propria ratifica, o più fra esse.
2. Gli impegni previsti dal paragrafo 1 del presente articolo saranno ritenuti come parte integrante della ratifica e produrranno gli stessi effetti dalla data della loro notifica.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1976-04-08;174#art-ce-4