Codice Europeo
Art. 9
In vigore dal 20 mag 1976
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Le persone assistite devono comprendere:
(a) sia le categorie prescritte di salariati, costituenti in totale almeno il 50 per cento dell'insieme dei salariati, nonché le mogli e i figli dei membri di tali categorie;
(b) sia le categorie prescritte della popolazione attiva, costituenti in totale almeno il 20 per cento dell'insieme dei residenti, nonché le mogli ed i figli dei membri di tali categorie; (c) sia le categorie prescritte di residenti, costituenti in totale almeno il 50 per cento dell'insieme dei residenti.
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Prourn:nir:stato:legge:1976-04-08;174#art-ce-9