Codice Europeo

Art. 9

In vigore dal 20 mag 1976
. Le persone assistite devono comprendere: (a) sia le categorie prescritte di salariati, costituenti in totale almeno il 50 per cento dell'insieme dei salariati, nonché le mogli e i figli dei membri di tali categorie; (b) sia le categorie prescritte della popolazione attiva, costituenti in totale almeno il 20 per cento dell'insieme dei residenti, nonché le mogli ed i figli dei membri di tali categorie; (c) sia le categorie prescritte di residenti, costituenti in totale almeno il 50 per cento dell'insieme dei residenti.
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urn:nir:stato:legge:1976-04-08;174#art-ce-9

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Art. 9 Ratifica ed esecuzione del codice europeo di sicurezza sociale e del relativo protocollo, adottati a Strasburgo il 16 aprile 1964. — Testo vigente | Portale Normativo