Codice Europeo

Art. 7

In vigore dal 20 mag 1976
PARTE II CURE MEDICHE . Ogni Parte Contraente per la quale sia in vigore la presente parte del Codice, deve garantire la somministrazione di prestazioni alle persone assistite quando il loro stato richiede cure mediche di carattere preventivo o curativo, in conformità dei seguenti articoli della detta Parte.
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