Codice Europeo

Art. 22

In vigore dal 20 mag 1976
. 1. Quando sono assistite categorie di salariati, la prestazione sarà costituita da un pagamento periodico collocato in conformità delle disposizioni sia dell' sia dell'. 2. Quando sono assistiti tutti i residenti, le cui risorse, durante la eventualità, non superino limiti prescritti, la prestazione sarà costituita da un pagamento periodico calcolato in conformità delle disposizioni dell'. Deve tuttavia essere garantita una prestazione prescritta, senza la condizione relativa alle risorse, alle categorie specificate in conformità del comma (a) dell'.
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Art. 22 Ratifica ed esecuzione del codice europeo di sicurezza sociale e del relativo protocollo, adottati a Strasburgo il 16 aprile 1964. — Testo vigente | Portale Normativo