Codice Europeo

Art. 25

In vigore dal 20 mag 1976
PARTE V TRATTAMENTO PENSIONISTICO DI VECCHIAIA . Ogni Parte Contraente per la quale sia in vigore la presente parte del Codice, deve garantire alle persone assistite la concessione di prestazioni di vecchiaia, in conformità degli articoli seguenti di detta parte.
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